Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: qualificazione senza soa

Si richiede assistenza per l'impostazione della qualificazione dell'appalto, essendo questa di non facile interpretazione. L'importo complessivo dell'appalto è pari a 173.998,47 La CUC Asmecomm ha proposto questa qualificazione. Tra parentesi viene messo quanto invece suggerito da Reg Liguria. Dove non c'è parentesi, i dati Asmecomm e Regione coincidono cat. importo percent. scorporabile qualif. SOA Avvalimento Subappalto obbligo obbligo OS18A 81.785,84 47,00% --- no(si) no(si) no 30% importo categ OG 1 55.314,66 31,79% si no(si) no si 30% importo appalto(100% categ) OS32 18.513,40 10,64% si no(si) no no 30% importo categ(100% categ) OG13 18.384,57 10,57% si no(si) no si 100% importo categ Il subappalto comunque è nel limite del 30% complessivo dell'appalto (quindi l'OE dovrà scegliere cosa vorrà subappaltare senza superare il 30%). L'obbligo di SOA per la OS18A a mio parere scatta solo se l'OE si qualifica per più di 150mila Eur. Per cui se fa ATI e sta sotto, non necessita SOA.

In caso di appalto di lavori per un ammontare complessivo a base d’appalto pari o superiore ad € 150.000,00 e data una singola categoria di lavorazione scorporabile (ex art. 3, comma 1, oo-ter), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per un importo inferiore ad € 150.000,00, un operatore economico può partecipare alla gara dimostrando per la predetta categoria il possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.? In particolare, si chiede di comprendere se detto regime “semplificato” possa applicarsi anche nel caso in cui la singola categoria scorporabile non integri una S.I.O.S. ex art. 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DIREZIONE TECNICA - SOCIALE
Il Direttore
Ing. M. Cristina Cocciolo